Ma mi Facci il piacere....

Articolo di Facci a "lezione da Travaglio" su il Giornale:
L’architrave del processo di Giancarlo Caselli a Giulio Andreotti, quella impostata dal 1993, quella per cui sono stati spesi miliardi, quella dei Fratelli Salvo, quella dei voti mafiosi e del bacio con Riina, quella, ecco, è tutta e miseramente crollata: per essa Andreotti è stato assolto e basta. È vero, la Cassazione ha marginalmente stabilito che Andreotti ebbe dei rapporti a delinquere sino al 1980: ma lo status giuridico di Andreotti non è «prescritto per mafia», formula inesistente in tutto il mondo per quanto Travaglio ieri abbia cercato di venderla agli studenti: lo status è «non colpevole». La prescrizione comporta l’estinzione del reato, e chi non è condannato per un reato, qui in Occidente, è non-colpevole, e chi è non-colpevole, ergo, è civilmente innocente. Se la prescrizione non fosse questo, probabilmente, non esisterebbe: ma secondo Travaglio è un concetto troppo raffinato per spiegarlo agli studenti. Ai quali dice, semmai, che Andreotti è stato assolto «con formula dubitativa», ma non spiega che questa formula parla comunque di «assoluzione perché il fatto non sussiste»: gli studenti potrebbero non capire. Sono stupidi. Meglio trattarli come dei coglioni. L’incontro è stato comunque un grande successo.
Filippo Facci
Una piccola spiegazione di cosa sia la prescrizione.
La prescrizione è un concetto giuridico sorto per tenere in considerazione, relativamente all'importanza del caso, del semplice fatto che il tempo scorrendo inevitabilmente porta a far sparire le prove di accusa o di difesa per un determinato processo.
E' un fatto appurato e logico.
Se si pensa per esempio ad una testimonianza, la memoria varia in funzione delle capacità intellettive di una persona ed in funzione del tempo.
Di per se la memoria è una copia imperfetta della realtà, motivo per cui in genere più testimonianze rappresentano una prova del tutto certa.
Fatti raccontati il giorno dopo all'accaduto sono ricordati in modo diverso rispetto a fatti raccontati 10 anni dopo.
Questo è quanto potrebbe dire qualcuno che sa un minimo di cosa sta parlando.
Ciò su cui invece un intenditore di giurisprudenza potrebbe far impuntarsi sono i due dettagli correlati al concetto di prescrizione.
Il primo è il senso stesso della prescrizione: la prescrizione è un mancato giudizio.
Non è nè una condanna, nè un'accusa "in situazioni di normale iter giudiziario".
A questo punto vien da soffermarsi su cosa significhi "normale iter giudiziario" e "mancato giudizio".
Mancato giudizio non significa assoluzione, come si vuol far intendere in certo ambienti politici.
L'assoluzione non c'è nemmeno se in "mancanza di giudizio" o "in mancanza di processo avviato" si deve presumere che una persona sia innocente sino a prova contraria.
In altre parole "senza una dimostrazione", "senza una prova contraria" presentata in un processo corretto non c'è un'assoluzione, dimostrazione di innocenza.
E' quindi sbagliato che esista bianco e nero, se la giurisprudenza prevede una casistica più ampia di possibilità.
Se non si pone il problema del "mancato giudizio" nel caso in cui un imputato per cui si è verificata la prescrizione del reato sia stato condannato da un altro processo avvenuto per fatti simili a quelli per cui è stato prescritto in altra sede, questo perchè ogni processo è indipendente e non può sfruttare una condanna per condannare nuovamente (nulla vieta tuttavia che poi nel "mancato giudizio", la libertà di opinione consenta di correlare condanne e prescrizioni di diversi processi), il "mancato giudizio" diventa tuttavia problematico per quei casi in cui un imputato viene dichiarato nello stesso processo colpevole fino ad una certa data e poi prescritto, non giudicato.
Il problema è creato da un altro aspetto: "in situazioni di normale iter giudiziario".
Tendenzialmente in effetti imputato ed accusatore siedono al banco del giudice in condizioni paritarie.
Un concetto importante dato che poi il giudice trae un giudizio sulla base delle leggi vigenti al momento del processo, viste le prove dell'uno e dell'altro parte in causa e sulla base della ricostruzione dei fatti.
Se uno degli imputati altera in corso di processo le stesse leggi su cui si basa il giudice, viene a decadere la possibilità che accusato ed accusatore siano paritari agli occhi del giudice.
Nel caso Andreotti si verifica proprio questo, ovvero fino al 1980 era condannabile per mafia e oltre viene considerato non giudicato.

Il secondo è l'aspetto più importante: "relativamente all'importanza del caso"
In effetti è corretto stabilire una gerarchia per la quale a seconda del tipo di reato il meccanismo della prescrizione sia o meno utilizzabile, dato che i danno provocati dal reato sono maggori o minori.
Ad esempio: se uno ruba le caramelle ad un bambino, è un reato, anche indecente, ma il danno procurato se i fatti vengono accertati che risulta poco utile indagare per tale motivo qualche decina di anni dopo.
E' bene notare che in tutti i casi (assoluzione piena, assoluzione per mancanza di prove, prescrizione, ...) comunque l'iter processuale presenta le prove utili ad identificare il possibile reato per cui c'è stata la richiesta di un giudizio da parte del magistrato.
Al contrario se il reato è l'omicidio, è evidente che l'importanza del fatto permane nel tempo in eterno data la gravità del danno procurato.
E' quindi corretto che non vi sia mai un meccanismo che porta al "mancato giudizio" dell'imputato, lasciando al normale iter giudiziario di accertare se debba esserci "un'assoluzione piena", "un'assoluzione con formula dubitativa", "un'assoluzione per mancanza di prove", ecc...

Ora Facci dovrebbe chiedersi una cosa: quanto gravi sono i danni procurati da un connubio mafia e politica per gli italiani? e magari, quante persone allontana dal centrodestra sostenendo teorie farlocche....



PS: Una discussione interessante può essere fatta sulla possibilità di differenziare le prove che con certezza non subiscono modificazioni con il tempo (ad esempio le intercettazioni telefoniche) e le prove che a causa del tempo possono subire modificazioni tali da comprovarne la validità ai fini dell'accertamento della verità processuale (ad esempio la memoria dell'uomo con il tempo può affievolirsi).

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